Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
Art. 8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva
1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a
500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del
personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6
dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole
con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del
personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico
o il preside.
2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei
genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a
tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio
altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.
3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto
deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b),
dell'articolo 10 .
4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti
nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o
nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi
o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli
studenti dell'istituto.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo
o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo
continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di
orientamento.
6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori
degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione,
il presidente è eletto a maggioranza relativa dei
votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel
suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato
amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno
parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la
rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di
segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore
la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a
far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di
lezione.
10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica
per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio
perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi
dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca
viene rinnovata annualmente.
11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto
sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
Art. 9 - Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità
1. Ai consigli di circolo o di istituto delle scuole di cui all'articolo 6 partecipa il
legale rappresentante dell'ente gestore e il legale rappresentante della
istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano dette scuole.
2. Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in
modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento
nel circolo o istituto.
Art. 10 - Attribuzioni del consiglio
di circolo o di istituto e della giunta esecutiva
1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e
determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in
ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento
amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del
collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di
classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne
l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola,
nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra
l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per
l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza
degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante
l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del
consiglio ai sensi dell'articolo 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e
dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni
librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche,
interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di
recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate
e ai viaggi di istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare
scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative
di collaborazione;
g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e
ricreative di particolare interesse educativo;
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono
essere assunte dal circolo o dall'istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali
relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli
docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività
scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei
consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere
sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o
dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi
amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste
dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici
scolastici ai sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le
iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle
tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione
al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto
consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo
restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione
delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari
a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 . Le
deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo
consiglio di classe. (Norma superata dallo Statuto
degli studenti)
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della
giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via
definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente
competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno. (Norma
superata dallo Statuto degli studenti).